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sabato 19 febbraio 2011
Via libera al ravvedimento se non si è incorsi in un'ispezione della GDF
Con Sentenza 9 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso è precluso al contribuente qualora sia già stata effettuata una verifica da parte degli Uffici.
Nella fattispecie in oggetto, l’Amministrazione Finanziaria aveva presentato ricorso avverso un’azienda, che aveva effettuato un ravvedimento operoso per sanare la propria posizione ai fini IVA dopo l’ispezione della Guardia di Finanza.
La Corte ha accolto il ricorso, poiché, come previsto infatti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento è consentito “sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Fonte: Seac
Roberto Pagano
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