sabato 19 febbraio 2011

Attenzione alle cessioni intracomunitarie


Una questione che nella mia attività mi è capitata di affrontare è, nel caso di cessioni intracomunitarie, l’effettiva prova della consegna per poter applicare non imponibilità Iva ai sensi dell’art.41 del Dl 331/1993.
Tocca infatti sempre al cedente dimostrare che effettivamente la merce sia stata effettivamente consegnata nel paese comunitario di destinazione.
Tale dimostrazione potrà avvenire fornendo il modello CMR (la lettera di vettura internazionale) controfirmato dalla ditta acquirente e nulla potrà servire la giustificazione secondo la quale chi spedisce non potrà seguire l’effettiva consegna oppure tramite richiesta effettuata al cliente estero mediante la quale verrà richiesta di confermare l’effettiva ricezione della merce, cosa che potrà avvenire anche via fax controfirmato.
Per poter applicare la non imponibilità Iva art.41 occorrerà oltre a un requisito soggettivo, un requisito oggettivo, costituito appunto dalla cessione del bene a titolo oneroso e l’ulteriore requisito della territorialità, in base al quale i beni devono essere trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.
Nel caso in cui non si riuscisse a provare l’effettiva esportazione, si corre il rischio molto reale che l’Amministrazione Finanziaria possa considerare tale vendita come effettuata nell’ambito del territorio nazionale e procedere al recupero dell’Iva.
Il mio consiglio, quindi, è sempre quello di fornire la massima attenzione alle cessioni introcomunitari e sistemare la fatture di vendita complete della reale prova, così come sopra esposto.

Roberto Pagano
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