Continuando l'esame del DL 16/2012, soffermo la Vs.attenzione sulla modifica del termine per la comunicazione al Fisco delle dichiarazioni d'intento **
Il termine originario del giorno 16 del mese successivo alla ricezione è stato spostato entro il termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale ricadono le forniture effettuate in sospensione d'imposta relative alla dichiarazioni d'intento.
** Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime di non imponibilità "le cessioni anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".Per poter fruire di tale opportunità, occorre effettuare apposita comunicazione ai propri fornitori tramite lettera d'intenti redatta su apposito modello conforme a quello ministeriale.
Roberto Pagano
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