Molto spesso, in sede di esportazioni, nasce il problema della verifica dei documenti occorrenti per esportare.
Vediamo quali sono necessari a seconda che si tratti di cessioni comunitarie oppure extra-cee.
Vediamo quali sono necessari a seconda che si tratti di cessioni comunitarie oppure extra-cee.
Per le cessioni comunitarie non sono necessari particolari documenti, se non la fattura commerciale e il documento di trasporto, poiché la circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea è libera.
L’unico adempimento, di tipo doganale, è la presentazione del modello INTRASTAT, che riassume le operazioni (cessioni e acquisti) effettuate tra Stati comunitari.
L’unico adempimento, di tipo doganale, è la presentazione del modello INTRASTAT, che riassume le operazioni (cessioni e acquisti) effettuate tra Stati comunitari.
Per quanto riguarda le cessioni all’esportazione (e con tale denominazione sono indicate le vendite verso i Paesi terzi) la documentazione che accompagna la merce può variare secondo il Paese di destinazione.
In linea generale i documenti richiesti sono:
In linea generale i documenti richiesti sono:
1. la fattura commerciale in triplice copia
2. la Packing list
3. il documento di trasporto
4. il DAU – Documento Amministrativo Unico (bolletta doganale) – allegato 31 alle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario –, apposito stampato sul quale ogni operatore che effettua operazioni doganali deve dichiarare, anche per il tramite di un rappresentante, i dati relativi alla merce oggetto dell’operazione ed allegare tutti i documenti ad essa relativi per l’applicazione del regime doganale richiesto. La dichiarazione deve essere presentata all’autorità doganale competente (articolo 62 del Codice Doganale Comunitario).
2. la Packing list
3. il documento di trasporto
4. il DAU – Documento Amministrativo Unico (bolletta doganale) – allegato 31 alle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario –, apposito stampato sul quale ogni operatore che effettua operazioni doganali deve dichiarare, anche per il tramite di un rappresentante, i dati relativi alla merce oggetto dell’operazione ed allegare tutti i documenti ad essa relativi per l’applicazione del regime doganale richiesto. La dichiarazione deve essere presentata all’autorità doganale competente (articolo 62 del Codice Doganale Comunitario).
Roberto Pagano
www.lacontabilitaonline.net
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