sabato 19 febbraio 2011

I piccoli imprenditori esentati dall'Irap


Tre sentenze della cassazione ( le n. 21122, 21123 e 21124) del 14 Ottobre 2010 esonera dall’Irap le mini-imprese.
L’argomento fa riferimento alla richiesta o meno di assoggettare al tributo il reddito di un tassista, di un artigiano e di un coltivatore diretto.
Non sussistendo il requisito dell’organizzazione autonoma, il principio può essere applicato anche alla attività condotte dai cd. “piccoli imprenditori”, (coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia).
Questo principio di fatto esenta dall’applicazione dell’Irap gli imprenditori che secondo l’art.2082 del codice civile sono coloro i quali l’elemento dell’organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.
Bisognerà verificare la possibilità per i piccoli imprenditori di poter richiedere il rimborso dell’imposta pagata prima delle recenti sentenze della Cassazione.

Roberto Pagano
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