sabato 19 febbraio 2011

Niente rimborso per l'Iva sulla tassa rifiuti

Brutte notizie in riferimento all’istanze di rimborso dell’iva sulla tassa dei rifiuti.

Come cita testualmente il Sole 24 Ore, “L’Iva sulla tariffa rifiuti si deve pagare, anche se la Tia concretamente applicata negli enti locali è quella prevista dal decreto Ronchi, e non quella “nuova”, disciplinata dal codice dell’Ambiente. A scrivere il nuovo capitolo della saga sull’imposta, che dura ormai da oltre un anno, è il dipartimento delle Finanze con la circolare 3/2010.
A motivare l’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti, e di conseguenza lo stop ai rimborsi, nel documento delle Finanze, è la «sostanziale identità» tra la tariffa introdotta dal Dlgs 22/1997 (la Tia 1) e quella riscritta dal Dlgs 152/2006 (la Tia 2), che ancora non viene applicata dai comuni perché attende ancora il regolamento attuativo. Ad aprire la contesa è stata la Corte costituzionale, che nella sentenza 238/2009 aveva definito la Tia un «tributo», sulla base del fatto che il pagamento non è direttamente correlato alla quantità dei rifiuti prodotti e quindi non può essere interpretato come un corrispettivo del servizio reso. Se la Tia è una tariffa di nome ma un tributo di fatto, non può essere gravata dall’Iva che rappresenterebbe nei fatti una doppia imposizione. Un problema che dovrebbe essere superato con l’applicazione della nuova Tia, caratterizzata da un meccanismo di calcolo più complesso che lega in modo diretto la quantità dei rifiuti prodotti e la tariffa da pagare”

Vedremo la reazione dell’associazione del contribuenti.

Roberto Pagano
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