domenica 4 marzo 2012

I Debiti dei soci delle S.a.s. -Una sentenza della Commissione Tributaria a favore dei soci delle Sas-

Una news importante che riguarda le Società in Accomandita Semplice, società costituita da due categorie di soci: i soci accomandatari ed i soci accomandanti:
I primi sono i soci che provvedono alla rappresentanza legale della società, detenendo la relativa quota sociale e rispondono in maniera illimitata e personale alle obbligazioni assunte dalla società; i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita nella società (responsabilità limitata)
Il termine accomandita deriva dal verbo latino “commendare” che significa affidare. Ed infatti, nella società in accomandita l’accomandante affida la propria quota agli accomandatari che amministrano la società.
Con Sentenza depositata 26 febbraio 2010 n. 41/1/2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha stabilito che il socio accomandante risponde dei debiti della società solo nei limiti della quota conferita. Per quanto riguarda l’IVA e l’IRAP richieste in cartella esattoriale alla SAS, il socio deve corrispondere pertanto al massimo la quota di capitale conferito.
Qualora tuttavia non vi sia la prova dell’effettivo versamento di tale quota, il socio accomandante è tenuto a corrispondere al creditore una somma pari alla quota di capitale versato.
Fonte: Seac

Roberto Pagano

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Obbligatoria la ritenuta per i bonifici

A partire dal 1° Luglio 2010, a seguito di un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sui bonifici effettuati in materia di risparmio energetico (riqualificazione energetica) e per il recupero del patrimonio in edilizia (ristrutturazione edilizia), scatta l’obbligo di effettuare, da parte delle banche e delle Poste Italiane, la ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati obbligatoriamente tramite bonifico.
Le Poste e le banche verseranno la ritenuta utilizzando il codice tributo 1039 e rilasceranno apposita certificazione a favore di chi ha effettuato il bonifico entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
La ritenuta effettuata varrà come acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari dei pagamenti.
Ricordo che per i tipi di interventi oggetto dei bonifici è possibile usufruire di un bonus fiscale del 55% se trattasi di riqualificazione energetica e del 36% se trattasi di ristrutturazione edilizia.

La cedolare secca sulle locazioni -Come si applica la cedolare secca sulle locazioni immobiliari -

La cedolare secca sulle locazioni immobiliari entrata in vigore nel 2011 crea la facoltà ai proprietari di immobili di assoggettare i canoni percepiti per la locazione degli stessi ad un’imposta del 20% che sostituirà la tassazione ordinaria (Irpef/Addizionali/Imposta di Registro/Imposta di Bollo) la cui aliquota più bassa è del 23%, ma la facoltà per la scelta della tassazione più conveniente sarà a carico del contribuente.
Si potrà applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione non soggetti all’obbligo della registrazione; non sono interessati le locazioni immobiliari effettuate nell’esercizio di arti o professioni.
Rimane l’obbligo della presentazione dei redditi e la registrazione del contratto che assorbe anche la comunicazione alla Questura dell’inquilino.
La cedolare secca assorbirà dal 2011 l’imposta di registro per i contratti a canone concordato, mentre dal 2014 per i contratti diversi da quelli a canone concordato.
L’imposta verrà versata, come le altre imposte, in acconto e in saldo. L’importo dell’acconto è pari:
• all’85% per il 2011,
• al 90% a partire dal 2012.

Roberto Pagano

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Detrazione risparmio energetico La procedura per ottenere le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico -Seconda Parte-

La procedura per ottenere la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. (2° Parte)

Il contribuente che termina i lavori dopo il 31.12.2010, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, inviando un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011 . A tal fine, il contribuente deve utilizzare l’apposito modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009.
La comunicazione non deve essere presentata se:
• i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta (iniziati e conclusi nel 2010);
• in quel periodo d’imposta non sono state sostenute spese.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione:
• non causa la decadenza dall’agevolazione per il contribuente;
• sono applicabili, tuttavia, le sanzioni previste dalle norme tributarie per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.
Il contribuente deve avere acquisito:
• la fattura, nella quale sia indicato separatamente il costo della manodopera;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
• l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo ), i soggetti interessati devono trasmettere all’ENEA telematicamente:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha concesso, in caso di errori od omissioni presenti in una scheda informativa già inviata, la possibilità di correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori:
• inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa poteva essere portata in detrazione.
Per i contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la Risoluzione 44/E del 27 maggio 2010 affermando che essi potevano comunque beneficiare della detrazione all’interno del mod. 730/2010 anche per le spese che non risultavano dalla scheda informativa originaria, a condizione che:
• venisse presentata ai soggetti che prestavano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• venisse effettuato l’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea (ovvero entro l’11 ottobre 2010).

Detrazione Risparmio Energetico - La procedura per ottenere le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico -Prima Parte-

La procedura per ottenere la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. (1° Parte)
 
L’agevolazione spetta, in particolare, a:
• le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici);
• i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
Gli interventi agevolabili sono quelli:
• eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
• finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, ovvero:
* la riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria;
* gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi;
* l’installazione di pannelli solari;
* la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Il contribuente che non è titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale in data non successiva al 31.12.2010. Dal bonifico devono risultare:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
In sostanza, si può fruire dell’agevolazione del 55% anche se i lavori verranno terminati dopo il 2010, purché le spese siano “sostenute” entro il 31.12.2010.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
• per i beni mobili acquistati, la data della loro posa in opera (ovvero della loro istallazione) che non deve essere successiva al 31.12.2010;
• per le prestazioni di servizi, la data di ultimazione della prestazione che non deve essere successiva al 31.12.2010
Fine Prima Parte

Il Libro Giornale - Le regole per la corretta tenuta -


Cominciamo l’esame dei registri contabili obbligatori e le regole da seguire per tenerli in ordine.

Cominciamo ora dal Libro Giornale; il libro Giornale indica cronologicamente tutte le operazioni relative alla gestione aziendale.
Esso deve riportare la data dell’operazione, la descrizione, l’esatta attribuzione dei conti di mastro e gli importi divisi per ciscun mastro.
Va numerato progressivamente e non soggetto a bollatura e vidimazione; è dovuta l’imposta di bollo nel seguente modo:
* per le società di capitali va effettuato il pagamento della Tassa di CC.GG. di €. 309,87 o di €. 516,60 se il capitale sociale è superiore ad €. 516.456,90, e il pagamento va assolto prima che il registro sia posto in uso e va pagata tramite marche oppure versamento mediante modello F23 con il codice tributo 458 T -Imposta di bollo su libri o registri.
I dati del versamento vanno riportati sulla prima pagina numerata oppure sull’ultima pagina
Esso deve essere stampato entro entro tre mesi dall’invio della dichiarazione dei redditi, quindi per l’anno 2009 la stampa va effettuata entro il 31 dicembre 2010.
Esso va conservato per 10 anni ai fini civilistici, mentre ai fini fiscali entro il termine in cui scade la possibilità di effettuare accertamenti (4 anni dall’anno della presentazione dei redditi).

Roberto Pagano

La Guida Fiscale per i Giovani Avvocati


La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida Fiscale per il giovani Avvocati.
 
E’ una guida estremamente pratica e chiara che è utile ai giovani Avvocati che si accingono ad iniziare la profesione forense, ma che in pratica riguarda tutti i professionisti in senso lato.
Nella Guida ci sono adeguate risposte a conforto delle scelte già effettuate e di quelle ancora da compiere, nonché soluzione a problematiche tecnico-fiscali che l’Avvocato incontra nell’espletamento della propria attività.
Ecco, di seguito, gli argomenti trattati nella Guida:
Inizio attività
Variazione dati e cessazione attività
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo
Passaggio al regime dei minimi
Il regime fiscale agevolato
per i contribuenti minimi
Agevolazioni iva
Agevolazioni in materia di imposte sul reddito
Acconti
Agevolazioni contabili
Opzione per il regime ordinario
Cessazione
Accertamento e sanzioni
Regimi agevolati abrogati
Nozioni fiscali minime per L’AVVOCATO CHE APRE UNO STUDIO
Cos’è una fattura o ‘parcella’?
Quando va emessa la fattura (‘parcella’)?
Come indicare nella parcella le ‘spese vive’?
LE RITENUTE ALLA FONTE
La ritenuta a titolo di accontoe a titolo di imposta (cenni)
La natura dei compensi professionali da assoggettare alla ritenuta
Gli adempimenti formali e sostanziali gravanti sul sostituto d’imposta
COSTI DEDUCIBILI AI FINI DELL’IVA DELLE IMPOSTE DIRETTE
I principi generali per la deducibilità dei costi sostenuti dal professionista
Le varie tipologie di costi deducibili
L ’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
La legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 e il successivo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell’irap
I soggetti passivi
La base imponibile
La ripartizione della base imponibile nel caso di attività transregionale e transnazionale
Le aliquote e le agevolazioni d’imposta
Breve conclusione
Gli studi di settore
Origine e sviluppo degli studi di settore
Cosa sono gli studi di settore?
Revisione congiunturale degli studi di settore
Elaborazione degli studi di settore su base regionale e comunale
Cause di operatività e di esclusione dagli studi di settore
L’adeguamento spontaneo in dichiarazione
Indicatori di normalità economica e coerenza
Gli studi di settore come strumento di accertamento
L’inibizione degli accertamenti presuntivi, le innovazioni garantiste e di personalizzazione
Brevi cenni sullo studio di settore

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Roberto Pagano