sabato 10 marzo 2012

La Visura Camerale Cosa è la visura camerale e come richiederla in maniera semplice

All’inizio di un rapporto commerciale, ad una delle parti molto spesso viene richiesto di fornire una visura camerale al fine di valutare l’azienda e di ricevere informazioni supplementari.
Analizziamo insieme questo documento e la caratteristiche.
La visura camerale accerta l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle locali CCIAA delle società e delle ditte individuali; essa non ha valore di certificato e può essere di due differenti tipi:

VISURA CAMERALE ORDINARIA

La visura camerale ordinaria attesta le informazioni legali dell’impresa, il codice fiscale, la natura giuridica, la data di costituzione, il tipo di attività svolta, le cariche amministrative, i dati anagrafici, gli organi collegiali. Il documento offre una visione d’insieme sulle principali informazioni economiche.
VISURA CAMERALE STORICA
La visura camerale storica certifica la vita dell’impresa del tempo. Contiene tutte le informazioni dalla data di costituzione al presente, sotto forma di annotazioni sulle variazioni amministrative ed economiche dell’impresa.
Per richiedere la visura camerale, oltre a rivolgersi alla Agenzie di Servizi sparse sul territorio, il metodo più semplice e diretto è registrare un proprio account sul sito ufficiale del Registro Imprese e dopo aver ottento le credenziali di accesso, basterà ricaricare il proprio conto dell’importo desiderato (basteranno pochi euro per richiedere una visura) e richiedere la visura camerale dell’azienda in questione, che potrà essere ricercata tramite denominazione, partita iva, codice fiscale etc.
Potranno essere richieste visure societarie, bilanci presentati, visura protesti e molti altri servizi.

Roberto Pagano
www.lacontabilitaonline.net

venerdì 9 marzo 2012

Come ottenere le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - La normativa completa -

Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
In particolare, se la parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva, l’agevolazione consiste nella possibilità di versare:
- l’imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
- le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell’1%.
Chi, invece, compra casa da un venditore con partita Iva, dovrà tener conto delle recenti modalità di tassazione introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006).
A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della “prima casa” in cui la parte venditrice è un’impresa, l’acquirente è chiamato a versare le seguenti imposte:
- Iva al 4%, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna),
se la cessione è effettuata da impresa “costruttrice” (o da impresa che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita si conclude entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
- imposta di registro con aliquota del 3%, più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa “non costruttrice”, oppure quando il venditore è un’impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita avviene dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori.
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in sede di registrazione dell’atto.
Esse competono non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l’acquisto della proprietà, ma anche quando l’atto comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto d’abitazione, uso e usufrutto.
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Vediamo quali sono le imposte previste per la “non prima casa”:
a. IMPOSTA DI REGISTRO: 7% del valore della transazione; è l’imposta prevista per registrare gli atti ufficiali di compravendita
b. IMPOSTA IPOTECARIA: 2% del valore dell’immobile imposto a ipoteca
c. CATASTALE: 1% del valore catastale
d. ICI: non inferiore al 4% e non superiore al 7% (viene stabilito dal comune)
Fonte:Agenzia delle Entrate

giovedì 8 marzo 2012

La contribuzione dell'amministratore di una Srl Unipersonale

Vi riporto un interessante quesito posto da un’amministratore ed unico socio di una Srl Unipersonale.
Il socio ed amministratore della società ha comunicato che per la funzione di amministratore percepisce mensilmente un compenso ed ai fini previdenziali ed è stato iscritto alla gestione separata Inps.
L’Inps lo ha anche iscritto alla gestione commercianti (in quanto l’attività della società rientra nel settore commercio) e quindi corre il rischio di essere soggetto a doppia contribuzione.
Sicuramente se il socio unico svolge la propria attività lavorativa nella S.r.l. unipersonale, da un punto di vista contributivo, l’INPS considera prevalente l’attività lavorativa svolta rispetto all’attività di amministratore e, quindi, il socio unico di una S.r.l. unipersonale è tenuto alla contribuzione presso la gestione dei commercianti.
In questi casi l’imponibile contributivo è comprensivo anche del compenso percepito in qualità di amministratore.
Quindi, per concludere, va assolutamente contestata la doppia contribuzione e vanno effettuati i pagamenti dei contributi dovuti alla gestione commercianti.
Fonte: Ipsoa

mercoledì 7 marzo 2012

Prorogato il termine per effettuare le lettere d'intento dal 16/03/2012

Continuando l'esame del DL 16/2012, soffermo la Vs.attenzione sulla modifica del termine per la comunicazione al Fisco delle dichiarazioni d'intento **
Il termine originario del giorno 16 del mese successivo alla ricezione è stato spostato entro il termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale ricadono le forniture effettuate in sospensione d'imposta relative alla dichiarazioni d'intento.

** Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime di non imponibilità "le cessioni anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".Per poter fruire di tale opportunità, occorre effettuare apposita comunicazione ai propri fornitori tramite lettera d'intenti redatta su apposito modello conforme a quello ministeriale.

Roberto Pagano
www.lacontabilitaonline.net

martedì 6 marzo 2012

L'autotutela nei confronti di Equitalia in caso di richiesta di rateizzo senza risposta

Dal sito Ipsoa.it, nella categoria “L’esperto-Casi e Soluzioni” sintetizzo una risposta data da Maurizio Villani alla domanda di un contribuente che ha chiesto un parere in relazione alla richiesta di un rateizzo di varie cartelle esattoriali e che, a seguito di mancata risposta del concessionario della riscossione, ha visto decaduto il beneficio peraltro accordato, senza che lo stesso contribuente ne avesse notizia.
La risposta, alla quale mi associo totalmente, da ragione al contribuente.
Premesso che “a fronte della richiesta di dilazione, il concessionario deve comunicare all’interessato l’avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall’art. 8, co. 2, della L. 241/1990, ivi compresi il termine di conclusione del procedimento ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di istanza presentata allo sportello, la comunicazione in parola dovrà essere consegnata al debitore contestualmente alla ricezione dell’istanza stessa, sia per assicurare la medesima tempestività nella fornitura al cittadino delle informazioni, sia per contenere i costi di spedizione postale.
Naturalmente nella fase di attivazione del servizio, ove si abbia difficoltà a fornire le indicazioni in parola all’atto della ricezione della richiesta, si potrà inviare la comunicazione dell’avvio del procedimento in un secondo momento, in posta elettronica o via fax, qualora i dati necessari a tal fine siano stati inseriti nell’istanza; soltanto in mancanza di tali dati, si dovrà procedere alla spedizione della comunicazione in posta ordinaria al domicilio speciale eletto dal debitore. Se l’istanza viene presentata per posta, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà, in ogni caso, essere inviata con la dovuta rapidità, anche in tal caso via fax o via mail, ove i relativi recapiti siano disponibili”.

In questo caso il contribuente è stato vittima di un comportamento illecito da parete del concessionario e in assenza di un atto impugnabile, venendo a mancare qualsiasi tipo di comunicazione, si potrà attivare un atto di autotutela nei confronti di Equitalia, al fine di richiedere la rimessione in termini per il pagamento delle rate.
Di seguito, uno schema per l’autotutela
(riesame ed annullamento di atto illegittimo od errato)
Nel caso di cartelle esattoriali l’istanza va presentata all’ufficio dell’ente creditore (Comune, Regione, Agenzia delle entrate, etc.), non quindi all’agenzia di riscossione Equitalia, da mettere semmai in copia conoscenza.
Da redigere in carta libera.
Consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l’ufficio tributi del Comune) Via…….. Cap…….citta’……..
OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.
Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………
PREMESSO
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, etc) n………del ……………………………. notificato/a il……………….. in relazione all’anno di imposta…………………………………relativo all’immobile sito in……………. Via ……………(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..
CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche’ (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota sotto*)
DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
CHIEDE A
codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).
Allega:
- copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
- documentazione che comprovi l’illegittimita’ del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
- copia del documento di identita’.
Luogo e data:……………………
Firma……………………………
NOTE: Esempi di motivazioni per cui e’ richiedibile l’annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell’imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione. Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data……. con atto di rogito………
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.
-La presentazione dell’istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell’atto ne’ quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso).
Se non si ottiene tale sospensione o qualora l’ente non risponda entro detti termini, e’ bene procedere al ricorso giudiziale perche’ tale possibilita’ non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e’ anche consigliabile presentare l’istanza di autotutela con tempestivita’.
- L’ente a cui viene fatta la richiesta non e’ obbligato per legge ad annullare o rettificare l’atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra’ tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
- L’istanza puo’ essere presentata anche se si e’ gia’ pagato. In tal caso all’annullamento, totale o parziale, seguira’ un rimborso.
Fonte: Ipsoa.it

lunedì 5 marzo 2012

Buone notizie dal DL Semplificazioni in materia di riscossione tributi

Delle buone notizie in tema di rateizzazioni dei debiti tributari emergono dal DL 16/2012, il cd. "Decreto Semplificazioni".

Per coloro che hanno ricevuto delle comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate senza aver usufruito della possibilità di effettuare il previsto rateizzo, è possibile ora dilazionare la conseguente cartella esattoriale a seguito del peggioramento della propria situazione economica.
Inoltre:
a) la decadenza del beneficio del rateizzo si avrà solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (fino a oggi si decadeva per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive).
b) l'ipoteca sui beni immobili verrà di fatto bloccata se è stata presentata l'istanza di rateazione, regolarmente accettata
c) è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione
d) il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente; potrà quindi partecipare ad appalti per forniture di beni o servizi.

L'Equitalia potrà effettuare ipoteca e procedere nelle procedure espropriative solo in presenza di un debito superiore a 20.000 euro ed i pignoramenti degli stipendi avverrà seconda la seguente modalità:
il classico 1/5 per debiti oltre 5mila euro; per quelli compresi fra 2mila e 5mila euro, la quota diventa un settimo dello stipendio; per i debiti fino a 2mila euro, è pignorabile soltanto un decimo.

Infine, Equitalia dovrà comunicare al contribuente tramite raccomandata la presa in carico della riscossionedei tributi.

Speriamo solo che la morsa dell'Agente della Riscossione non soffochi coloro che hanno evidenti ed oggettive difficoltà, a favore degli evasori seriali .......

Fonte: FiscoOggi

Roberto Pagano

domenica 4 marzo 2012

L'Iva sul Vitto e Alloggio è costo

Un’importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate mediante la circolare n.25/E del 19 Maggio consentirà la deduzione dell’Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per la mancanza delle relative fatture, come elemento aggiuntivo del costo.
 
La deduzione sarà possibile ai fini del reddito ed ai fini della base imponibile dell’Irap.
Per uniformarsi alla normativa europea, a partire al 1° settembre 2008, l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è detraibile secondo gli “ordinari” principi dettati dal Dpr 633/1972 e, cioè, nella misura gli stessi risultino inerenti all’attività.
Ovviamento occorre avere la relativa fattura, ma se la fattura non viene richiesta, l’ Iva può essere dedotta - incrementando il costo del servizio documentato dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale,
L’IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell’ambito del reddito d’impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).
Fonte: Agenzia delle Entrate