martedì 6 marzo 2012

L'autotutela nei confronti di Equitalia in caso di richiesta di rateizzo senza risposta

Dal sito Ipsoa.it, nella categoria “L’esperto-Casi e Soluzioni” sintetizzo una risposta data da Maurizio Villani alla domanda di un contribuente che ha chiesto un parere in relazione alla richiesta di un rateizzo di varie cartelle esattoriali e che, a seguito di mancata risposta del concessionario della riscossione, ha visto decaduto il beneficio peraltro accordato, senza che lo stesso contribuente ne avesse notizia.
La risposta, alla quale mi associo totalmente, da ragione al contribuente.
Premesso che “a fronte della richiesta di dilazione, il concessionario deve comunicare all’interessato l’avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall’art. 8, co. 2, della L. 241/1990, ivi compresi il termine di conclusione del procedimento ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di istanza presentata allo sportello, la comunicazione in parola dovrà essere consegnata al debitore contestualmente alla ricezione dell’istanza stessa, sia per assicurare la medesima tempestività nella fornitura al cittadino delle informazioni, sia per contenere i costi di spedizione postale.
Naturalmente nella fase di attivazione del servizio, ove si abbia difficoltà a fornire le indicazioni in parola all’atto della ricezione della richiesta, si potrà inviare la comunicazione dell’avvio del procedimento in un secondo momento, in posta elettronica o via fax, qualora i dati necessari a tal fine siano stati inseriti nell’istanza; soltanto in mancanza di tali dati, si dovrà procedere alla spedizione della comunicazione in posta ordinaria al domicilio speciale eletto dal debitore. Se l’istanza viene presentata per posta, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà, in ogni caso, essere inviata con la dovuta rapidità, anche in tal caso via fax o via mail, ove i relativi recapiti siano disponibili”.

In questo caso il contribuente è stato vittima di un comportamento illecito da parete del concessionario e in assenza di un atto impugnabile, venendo a mancare qualsiasi tipo di comunicazione, si potrà attivare un atto di autotutela nei confronti di Equitalia, al fine di richiedere la rimessione in termini per il pagamento delle rate.
Di seguito, uno schema per l’autotutela
(riesame ed annullamento di atto illegittimo od errato)
Nel caso di cartelle esattoriali l’istanza va presentata all’ufficio dell’ente creditore (Comune, Regione, Agenzia delle entrate, etc.), non quindi all’agenzia di riscossione Equitalia, da mettere semmai in copia conoscenza.
Da redigere in carta libera.
Consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l’ufficio tributi del Comune) Via…….. Cap…….citta’……..
OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.
Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………
PREMESSO
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, etc) n………del ……………………………. notificato/a il……………….. in relazione all’anno di imposta…………………………………relativo all’immobile sito in……………. Via ……………(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..
CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche’ (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota sotto*)
DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
CHIEDE A
codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).
Allega:
- copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
- documentazione che comprovi l’illegittimita’ del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
- copia del documento di identita’.
Luogo e data:……………………
Firma……………………………
NOTE: Esempi di motivazioni per cui e’ richiedibile l’annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell’imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione. Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data……. con atto di rogito………
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.
-La presentazione dell’istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell’atto ne’ quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso).
Se non si ottiene tale sospensione o qualora l’ente non risponda entro detti termini, e’ bene procedere al ricorso giudiziale perche’ tale possibilita’ non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e’ anche consigliabile presentare l’istanza di autotutela con tempestivita’.
- L’ente a cui viene fatta la richiesta non e’ obbligato per legge ad annullare o rettificare l’atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra’ tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
- L’istanza puo’ essere presentata anche se si e’ gia’ pagato. In tal caso all’annullamento, totale o parziale, seguira’ un rimborso.
Fonte: Ipsoa.it

lunedì 5 marzo 2012

Buone notizie dal DL Semplificazioni in materia di riscossione tributi

Delle buone notizie in tema di rateizzazioni dei debiti tributari emergono dal DL 16/2012, il cd. "Decreto Semplificazioni".

Per coloro che hanno ricevuto delle comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate senza aver usufruito della possibilità di effettuare il previsto rateizzo, è possibile ora dilazionare la conseguente cartella esattoriale a seguito del peggioramento della propria situazione economica.
Inoltre:
a) la decadenza del beneficio del rateizzo si avrà solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (fino a oggi si decadeva per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive).
b) l'ipoteca sui beni immobili verrà di fatto bloccata se è stata presentata l'istanza di rateazione, regolarmente accettata
c) è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione
d) il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente; potrà quindi partecipare ad appalti per forniture di beni o servizi.

L'Equitalia potrà effettuare ipoteca e procedere nelle procedure espropriative solo in presenza di un debito superiore a 20.000 euro ed i pignoramenti degli stipendi avverrà seconda la seguente modalità:
il classico 1/5 per debiti oltre 5mila euro; per quelli compresi fra 2mila e 5mila euro, la quota diventa un settimo dello stipendio; per i debiti fino a 2mila euro, è pignorabile soltanto un decimo.

Infine, Equitalia dovrà comunicare al contribuente tramite raccomandata la presa in carico della riscossionedei tributi.

Speriamo solo che la morsa dell'Agente della Riscossione non soffochi coloro che hanno evidenti ed oggettive difficoltà, a favore degli evasori seriali .......

Fonte: FiscoOggi

Roberto Pagano

domenica 4 marzo 2012

L'Iva sul Vitto e Alloggio è costo

Un’importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate mediante la circolare n.25/E del 19 Maggio consentirà la deduzione dell’Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per la mancanza delle relative fatture, come elemento aggiuntivo del costo.
 
La deduzione sarà possibile ai fini del reddito ed ai fini della base imponibile dell’Irap.
Per uniformarsi alla normativa europea, a partire al 1° settembre 2008, l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è detraibile secondo gli “ordinari” principi dettati dal Dpr 633/1972 e, cioè, nella misura gli stessi risultino inerenti all’attività.
Ovviamento occorre avere la relativa fattura, ma se la fattura non viene richiesta, l’ Iva può essere dedotta - incrementando il costo del servizio documentato dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale,
L’IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell’ambito del reddito d’impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).
Fonte: Agenzia delle Entrate

I Debiti dei soci delle S.a.s. -Una sentenza della Commissione Tributaria a favore dei soci delle Sas-

Una news importante che riguarda le Società in Accomandita Semplice, società costituita da due categorie di soci: i soci accomandatari ed i soci accomandanti:
I primi sono i soci che provvedono alla rappresentanza legale della società, detenendo la relativa quota sociale e rispondono in maniera illimitata e personale alle obbligazioni assunte dalla società; i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita nella società (responsabilità limitata)
Il termine accomandita deriva dal verbo latino “commendare” che significa affidare. Ed infatti, nella società in accomandita l’accomandante affida la propria quota agli accomandatari che amministrano la società.
Con Sentenza depositata 26 febbraio 2010 n. 41/1/2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha stabilito che il socio accomandante risponde dei debiti della società solo nei limiti della quota conferita. Per quanto riguarda l’IVA e l’IRAP richieste in cartella esattoriale alla SAS, il socio deve corrispondere pertanto al massimo la quota di capitale conferito.
Qualora tuttavia non vi sia la prova dell’effettivo versamento di tale quota, il socio accomandante è tenuto a corrispondere al creditore una somma pari alla quota di capitale versato.
Fonte: Seac

Roberto Pagano

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Obbligatoria la ritenuta per i bonifici

A partire dal 1° Luglio 2010, a seguito di un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sui bonifici effettuati in materia di risparmio energetico (riqualificazione energetica) e per il recupero del patrimonio in edilizia (ristrutturazione edilizia), scatta l’obbligo di effettuare, da parte delle banche e delle Poste Italiane, la ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati obbligatoriamente tramite bonifico.
Le Poste e le banche verseranno la ritenuta utilizzando il codice tributo 1039 e rilasceranno apposita certificazione a favore di chi ha effettuato il bonifico entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
La ritenuta effettuata varrà come acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari dei pagamenti.
Ricordo che per i tipi di interventi oggetto dei bonifici è possibile usufruire di un bonus fiscale del 55% se trattasi di riqualificazione energetica e del 36% se trattasi di ristrutturazione edilizia.

La cedolare secca sulle locazioni -Come si applica la cedolare secca sulle locazioni immobiliari -

La cedolare secca sulle locazioni immobiliari entrata in vigore nel 2011 crea la facoltà ai proprietari di immobili di assoggettare i canoni percepiti per la locazione degli stessi ad un’imposta del 20% che sostituirà la tassazione ordinaria (Irpef/Addizionali/Imposta di Registro/Imposta di Bollo) la cui aliquota più bassa è del 23%, ma la facoltà per la scelta della tassazione più conveniente sarà a carico del contribuente.
Si potrà applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione non soggetti all’obbligo della registrazione; non sono interessati le locazioni immobiliari effettuate nell’esercizio di arti o professioni.
Rimane l’obbligo della presentazione dei redditi e la registrazione del contratto che assorbe anche la comunicazione alla Questura dell’inquilino.
La cedolare secca assorbirà dal 2011 l’imposta di registro per i contratti a canone concordato, mentre dal 2014 per i contratti diversi da quelli a canone concordato.
L’imposta verrà versata, come le altre imposte, in acconto e in saldo. L’importo dell’acconto è pari:
• all’85% per il 2011,
• al 90% a partire dal 2012.

Roberto Pagano

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Detrazione risparmio energetico La procedura per ottenere le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico -Seconda Parte-

La procedura per ottenere la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. (2° Parte)

Il contribuente che termina i lavori dopo il 31.12.2010, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, inviando un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011 . A tal fine, il contribuente deve utilizzare l’apposito modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009.
La comunicazione non deve essere presentata se:
• i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta (iniziati e conclusi nel 2010);
• in quel periodo d’imposta non sono state sostenute spese.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione:
• non causa la decadenza dall’agevolazione per il contribuente;
• sono applicabili, tuttavia, le sanzioni previste dalle norme tributarie per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.
Il contribuente deve avere acquisito:
• la fattura, nella quale sia indicato separatamente il costo della manodopera;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
• l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo ), i soggetti interessati devono trasmettere all’ENEA telematicamente:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha concesso, in caso di errori od omissioni presenti in una scheda informativa già inviata, la possibilità di correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori:
• inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa poteva essere portata in detrazione.
Per i contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la Risoluzione 44/E del 27 maggio 2010 affermando che essi potevano comunque beneficiare della detrazione all’interno del mod. 730/2010 anche per le spese che non risultavano dalla scheda informativa originaria, a condizione che:
• venisse presentata ai soggetti che prestavano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• venisse effettuato l’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea (ovvero entro l’11 ottobre 2010).